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Allegati tecnici obbligatori (ATO) e Dichiarazione di conformità

Allegati tecnici obbligatori (ATO) e Dichiarazione di conformità
Nei mesi scorsi abbiamo dato indicazioni generali sulla dichiarazione di conformità (DI.CO.), quindi in questo redazionale daremo indicazioni sugli “allegati tecnici obbligatori” (di seguito ATO).

Iniziamo col vedere dove gli ATO sono citati e che importanza hanno.

La legislazione di riferimento è il Decreto Ministeriale n.° 37 del 22 gennaio 2008 (regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), che all’articolo 7 (dichiarazione di conformità), comma 1, prescrive
  • “Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I (allegato al DM), fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'articolo 5
e quanto sopra riportato sta a significare che una dichiarazione di conformità senza ATO è una dichiarazione di conformità monca e quindi gli ATO devono sempre essere compilati e allegati.
Oltre l’obbligatorietà della compilazione degli ATO è necessario precisare che gli stessi rappresentano la descrizione dettagliata del lavoro eseguito e che quindi permettono all’installatore di dimostrare quale sia il lavoro effettivamente eseguito, soprattutto tenendo conto delle inevitabili differenze che esistono tra impianti totalmente nuovi e la realizzazione di opere su parte di impianti esistenti.
Altro punto è la realizzazione dello schema grafico dell’impianto che deve essere redatto al fine di permettere una migliore comprensione a coloro che senza vedere fisicamente l’impianto devono valutarne i contenuti, come ad esempio nell’ambito delle attività di accertamento documentale di cui alla Deliberazione AEEGSI n. 40 del 2014.

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