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Tubi Gas esterni Condominio - facciamo chiarezza

Proseguiamo con l’esporre altre sentenze della Corte di Appello afferenti alla “posa degli impianti di adduzione gas (tubazioni)” riferito alla facciata del condominio, proprietà private ecc., argomento oggetto a volte di diatribe tra condomini.
Oltre a quella riportata nell’ultimo redazionale, di recente, anche la Corte d'Appello di Milano, sempre sul tema, con la sentenza del 3 dicembre 2018 n.° 5355 ha confermato il pieno diritto di una condomina “all'apposizione dei tubi del gas lungo le pareti condominiali esterne dell'edificio”, precisando che:
Una delle ragioni frequenti per questo genere di diatribe tra condomini è per “decoro architettonico” che, concetto costantemente ribadito dalla Cassazione, come, ex multis, in sentenza n.° 1286/2010 e analogamente ord. n.° 17350/2016 deve intendersi, in generale, come l'omogeneità delle linee e delle strutture architettoniche, ossia l'armonia estetica dell'edificio che può ritenersi pregiudicato non da qualsiasi innovazione, ma soltanto da quelle idonee ad interromperne la linea armonica delle strutture che conferiscono al fabbricato una propria identità (Sentenza della Cassazione n.°24645/2011).
Pertanto, è necessario ricordare che, se non sussistono specifici ed espressi divieti all'interno del regolamento condominiale, il condòmino può utilizzare il muro condominiale perimetrale per l'installazione di tubature del gas a servizio del proprio appartamento, senza dover chiedere permessi o delibere autorizzative da parte dell'assemblea dei condòmini (magari potrà procedere con una preventiva comunicazione all'amministratore), atteso che l'apposizione di tubature non altera la destinazione della parte in comune, ossia la facciata dell'edificio e che non impedisca agli altri condòmini il diritto di farne parimenti uso (ai sensi dell'articolo 1102 c.c.)
Tutto quanto sopra al fine di osservare che così come esiste il diritto del condòmino di utilizzo delle parti esterne dell'edificio in condominio nel rispetto dell'articolo 1102 c.c., uguale diritto è riconosciuto anche all'uso del sottosuolo, tant'è che la stessa Cassazione Sentenza del 22 settembre 2015 n.° 18661 ha ribadito che il comproprietario di un cortile può porre nel sottosuolo tubature per lo scarico fognario e l'allacciamento del gas a vantaggio della propria unità immobiliare, trattandosi di un uso conforme all'articolo 1102 c.c., in quanto non limita, né condiziona, l'analogo uso degli altri comunisti.
Infine, è utile ricordare che la Cassazione (sentenza. n.° 14822 del 30.06.2014) ha inoltre precisato che l'installazione di tubi del gas sulla facciata condominiale non è soggetta alle distanze minime dal confine con la proprietà del vicino (articolo 889 c.c. 1 metro dal confine, salvo distanze maggiori determinate dai regolamenti comunali).
Pertanto, la tutela degli interessi dei singoli condomini consente di derogare alla disciplina generale sulle distanzi legali purché ciò non pregiudichi la sicurezza, gli interessi e la salubrità del fondo confinante.
(Fonte: https://www.condominioweb.com/passaggio-tubi-gas-e-poteri-del-singolo-condomino.)
Al prossimo redazionale
Oltre a quella riportata nell’ultimo redazionale, di recente, anche la Corte d'Appello di Milano, sempre sul tema, con la sentenza del 3 dicembre 2018 n.° 5355 ha confermato il pieno diritto di una condomina “all'apposizione dei tubi del gas lungo le pareti condominiali esterne dell'edificio”, precisando che:
- - le innovazioni vietate, che consistono in alterazioni di parti dell'edificio rendendole inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino, di cui all'articolo 1120 c.c., non corrispondono ad ogni tipo di modificazione, ma solo a quelle che comportino trasformazioni incidenti sull'essenza della cosa comune, alterandone l'originale funzione e destinazione.
Una delle ragioni frequenti per questo genere di diatribe tra condomini è per “decoro architettonico” che, concetto costantemente ribadito dalla Cassazione, come, ex multis, in sentenza n.° 1286/2010 e analogamente ord. n.° 17350/2016 deve intendersi, in generale, come l'omogeneità delle linee e delle strutture architettoniche, ossia l'armonia estetica dell'edificio che può ritenersi pregiudicato non da qualsiasi innovazione, ma soltanto da quelle idonee ad interromperne la linea armonica delle strutture che conferiscono al fabbricato una propria identità (Sentenza della Cassazione n.°24645/2011).
Pertanto, è necessario ricordare che, se non sussistono specifici ed espressi divieti all'interno del regolamento condominiale, il condòmino può utilizzare il muro condominiale perimetrale per l'installazione di tubature del gas a servizio del proprio appartamento, senza dover chiedere permessi o delibere autorizzative da parte dell'assemblea dei condòmini (magari potrà procedere con una preventiva comunicazione all'amministratore), atteso che l'apposizione di tubature non altera la destinazione della parte in comune, ossia la facciata dell'edificio e che non impedisca agli altri condòmini il diritto di farne parimenti uso (ai sensi dell'articolo 1102 c.c.)
Tutto quanto sopra al fine di osservare che così come esiste il diritto del condòmino di utilizzo delle parti esterne dell'edificio in condominio nel rispetto dell'articolo 1102 c.c., uguale diritto è riconosciuto anche all'uso del sottosuolo, tant'è che la stessa Cassazione Sentenza del 22 settembre 2015 n.° 18661 ha ribadito che il comproprietario di un cortile può porre nel sottosuolo tubature per lo scarico fognario e l'allacciamento del gas a vantaggio della propria unità immobiliare, trattandosi di un uso conforme all'articolo 1102 c.c., in quanto non limita, né condiziona, l'analogo uso degli altri comunisti.
Infine, è utile ricordare che la Cassazione (sentenza. n.° 14822 del 30.06.2014) ha inoltre precisato che l'installazione di tubi del gas sulla facciata condominiale non è soggetta alle distanze minime dal confine con la proprietà del vicino (articolo 889 c.c. 1 metro dal confine, salvo distanze maggiori determinate dai regolamenti comunali).
Pertanto, la tutela degli interessi dei singoli condomini consente di derogare alla disciplina generale sulle distanzi legali purché ciò non pregiudichi la sicurezza, gli interessi e la salubrità del fondo confinante.
(Fonte: https://www.condominioweb.com/passaggio-tubi-gas-e-poteri-del-singolo-condomino.)
Al prossimo redazionale