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Scarico condensa caldaie a condensazione - buone pratiche

Scarico condensa caldaie a condensazione - buone pratiche
In questo redazionale oggi tratteremo, a fronte di dubbi, domande e situazioni non proprio a norma, dello scarico della condensa prodotta dagli apparecchi utilizzatori (caldaie a condensazione).
Ora quando un utente chiede se si può scaricare la condensa in un qualsiasi recipiente, non si può rispondere “certo che si” e “non c’è nessuna legge che vieti tale scarico perché la norma non è legge”.
Nel nostro mestiere la professionalità è un obbligo di legge e gli impianti in genere devono essere realizzati secondo la regola dell’arte.
Quindi passiamo a vedere quali sono le prescrizioni della norma di riferimento e nello specifico la UNI 7129:2015 parte 5 e di seguito riportiamo le prescrizioni più salienti, che sono
  • - lo scarico delle condense deve avvenire nel rispetto della legislazione vigente in materia
  • - gli apparecchi a condensazione devono sempre essere collegati all’impianto di scarico delle condense
  • - lo scarico delle condense essere realizzato avendo l’accortezza di impedire l’utilizzo delle condense prodotte da parte dell'utenza.





Ciò detto gli impianti di seguito riportati non sembrano scaricare in un impianto di scarico delle condense




Fermo restando quanto prescritto dalla norma di riferimento la UNI 7129:2015 parte 5, di seguito riportiamo quanto chiarito dal Ministero dell’Ambiente a seguito di alcuni quesiti posti da una Associazione in merito alla possibilità di scaricare la condensa in altro modo.


Il Ministero dell’Ambiente preliminarmente osserva che:
  • - le acque di condensa delle caldaie a condensazione ad uso domestico da sole ovvero in miscela con le acque fecali derivanti dal metabolismo umano, costituiscono “acque reflue domestiche” ai sensi della definizione riportata dall’articolo 74, lettera gl), del D. Lgs. 152/2006, essendo le stesse costituite da acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche

Ciò premesso il Ministero dell’Ambiente fa presente quanto segue:
  • - lo scarico della sola condensa costituisce uno scarico di acque reflue domestiche; lo scarico del miscuglio condensa ed acque meteoriche costituisce uno scarico di acque reflue urbane, a nonna dell’art. 74, lett. i), del D. Lgs. sopra citato. Mentre il convogliamento delle due predette tipologie di acque reflue tal quali nelle canalizzazioni destinate ad allontanare le acque che dilavano le superfici scoperte dei fabbricati (grondaie e pluviali) trova un suo eventuale limite nella compatibilità con i materiali con cui sono realizzate dette canalizzazioni e nel tipo di fognatura posto a valle (in caso di rischio di corrosione di tubazioni e manufatti è opportuna una neutralizzazione della condensa), come più oltre si dirà, i valori limite di emissione per lo scarico diretto di tali acque reflue in un corpo idrico naturale o artificiale sono stabiliti dalle Regioni ai sensi dell’art. 101, commi 1 e 2, lett. a) e b) e del punto 1.1 dell’Allegato 5 alla Parte 111 del citato Decreto Lgs.

Detta disciplina regionale di definizione dei valori – limite allo scarico, in assenza di una componente di acque reflue industriali che concorra alla formazione delle acque reflue urbane, può limitarsi alle sole Tab. 1 e 2 (in caso di recapito in aree sensibili) dell’Allegato 5 alla Parte 11 del D. Lgs. 152/2006, ai sensi di quanto stabilito dal menzionato punto 1.1 dell’Allegato 5 alla Parte 11 del medesimo D. Lgs

Al prossimo redazionale

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